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Studi economici e sociali (articolo 11). Prevista un'integrazione, a costo zero per l'Erario, dei sistemi informativi dei ministeri dell'Economia e del Lavoro, allo scopo di costituire un sistema unitario, quale base di riferimento essenziale per lo svolgimento di studi mirati alla elaborazione di politiche economiche e sociali. Il processo di integrazione assicurerà, in particolare, il conseguimento di dati macronumerici. Ma se dovessero entrare in ballo dati personali, le modalità di utilizzo integrato dei sistemi informativi, nella parte eventualmente concernente tali dati personali, saranno definite, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Surrogazione mutuo (articolo 2, commi 3 e 4). Prevista, a favore dei clienti, un'ipotesi di risarcimento per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione. In questo caso, la banca cedente è, comunque, tenuta a risarcire il cliente l'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. Anche in questo caso (come nell'ipotesi del tetto allo 0,5% del massimo scoperto) le disposizioni sono operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra estiva.
Tassa sull'oro (articolo 14). Nessun cambio di rotta da parte del Governo sulla cosiddetta tassa sull'oro, nonostante il parere negativo della Bce. La norma, rimasta, quindi, inalterata, continua ad assoggettare le plusvalenze da disponibilità in metalli preziosi a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro. Sono prese in considerazione le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale (platino, palladio, oro e argento). Le disponibilità in metalli preziosi rilevano, anche, qualora siano depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili. Sono, invece, escluse le disponibilità in metalli preziosi conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, nonché quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia. E con riferimento proprio alle disponibilità in oro della Banca d'Italia, si conferma che le disposizioni si applicano previo parere non ostativo (cioè sostanzialmente favorevole) della Banca centrale europea e, comunque, nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale, dovendo la predetta misura essere stabilita con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia, su conforme parere di palazzo Koch. L'imposta sostitutiva è commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. In caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza, in base al Tuir, deve essere scomputata dalle imposte sui redditi.
Tesoreria statale (articolo 18). Con appositi decreti (non regolamentari) di via XX Settembre sono fissati criteri, modi e tempi per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. Sempre decreti dell'Economia potranno stabilire che tali società debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, fissando, pure, l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza affluente su tali conti correnti, per la parte, però, non proveniente dal bilancio dello Stato.
Tracciabilità rifiuti (articolo 14-bis) CONTINUA ...»